Convenzione
Art. 33
Entrata in vigore
In vigore dal 22 lug 1979
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Entrata in vigore
1) La presente convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui gli Stati rappresentanti il 95% delle quote di investimento iniziale sono divenuti Parti della convenzione.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ove la presente convenzione non sia entrata in vigore nel termine dei trentasei mesi successivi alla data in cui essa è stata aperta alla firma, essa non entrerà in vigore.
3) Per uno Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione o adesione della presente convenzione dopo la data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione prendono effetto alla data del deposito dello strumento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-33