Convenzione
Art. 35
Depositario
In vigore dal 22 lug 1979
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Depositario
1) Depositario della presente convenzione sarà il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
2) Il Depositario informa al più presto possibile tutti gli Stati che firmano la convenzione o che aderiscono ad essa e tutti i Firmatari:
a) di ogni firma della convenzione;
b) del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c) dell'entrata in vigore della convenzione;
d) dell'adozione di ogni emendamento alla convenzione e dell'entrata in vigore di esso;
e) di ogni notifica di ritiro;
f) di ogni sospensione e di ogni ritiro obbligatorio;
g) delle altre notifiche e comunicazioni aventi relazione con la presente convenzione.
3) Al momento dell'entrata in vigore della convenzione il Depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Londra il 3 settembre 1976 in lingua inglese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Depositario che ne invierà una copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale sulla creazione di un sistema marittimo internazionale a satelliti e al Governo di ogni altro Stato che firmi la convenzione o che vi aderisca.
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(*) La lista delle firme non è riprodotta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-35