Allegato

Art. 5

In vigore dal 22 lug 1979
. 1) Il tribunale decide la data e il luogo delle proprie sedute. 2) I dibattiti si svolgono a porte chiuse e tutti i documenti ed atti presentati al tribunale sono confidenziali. Tuttavia possono assistere ai dibattiti e ricevere comunicazioni di tutti i documenti ed atti presentati l'Organizzazione e ogni Parte che abbia designato un Firmatario il quale è parte nella controversia. Allorchè l'Organizzazione è parte nel procedimento tutte le Parti e tutti i Firmatari possono assistervi e ricevere comunicazione di tutti i documenti e atti presentati. 3) In caso di disaccordo in merito alla competenza del tribunale, questo esaminerà in via prioritaria tale questione. 4) Il procedimento si svolge per iscritto e ogni Parte è abilitata a presentare prove scritte a sostegno delle proprie argomentazioni di fatto e di diritto. Tuttavia, ove il tribunale lo ritenga opportuno si potrà procedere alla presentazione di argomentazioni verbali e alla escussione di testi. 5) Il procedimento inizia con la presentazione del promemoria della Parte attrice che contiene le sue argomentazioni, la descrizione dei fatti relativi con prove a sostegno e i principi giuridici invocati. Il promemoria della Parte attrice è seguito da una contromemoria della Parte convenuta. La Parte attrice può presentare una replica alla contromemoria della Parte convenuta che può presentare una controreplica. Ulteriori argomentazioni potranno essere presentate solo ove il tribunale lo ritenga necessario. 6) Il tribunale ascolterà le domande riconvenzionali traenti origine direttamente dall'oggetto della controversia ed emetterà un giudizio su tali domande ove esse siano di sua competenza così come indicato all' della convenzione e all'articolo XVI dell'accordo operativo. 7) Se nel corso del procedimento le Parti giungono ad un accordo, il tribunale lo registrerà agli atti sotto forma di una decisione emessa con il consenso delle Parti. 8) In ogni momento del procedimento il tribunale può porre termine ad esso se decide che la controversia oltrepassa i limiti della sua competenza così come essa è definita dall' della convenzione e dall'articolo XVI dell'accordo operativo. 9) Le delibere del tribunale sono segrete. 10) Le decisioni del tribunale vengono rese e motivate per iscritto. Esse debbono essere approvate da almeno due membri del tribunale. Un membro in disaccordo con la decisione emessa può presentare la propria opinione separatamente per iscritto. 11) Il tribunale comunica la propria decisione all'organo direttivo che la comunica a tutte le Parti e a tutti i Firmatari. 12) Il tribunale può adottare le norme di procedura complementari necessarie allo svolgimento dell'arbitrato; tali norme debbono essere compatibili con quelle stabilite dal presente allegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-5

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