Allegato
Art. 9
In vigore dal 22 lug 1979
.
Ogni Parte, ogni Firmatario e l'Organizzazione forniscono tutte le informazioni che il tribunale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, riterrà necessarie allo svolgimento del procedimento e alla composizione della controversia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-9