Allegato

Art. 9

In vigore dal 22 lug 1979
. Ogni Parte, ogni Firmatario e l'Organizzazione forniscono tutte le informazioni che il tribunale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, riterrà necessarie allo svolgimento del procedimento e alla composizione della controversia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-9

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Art. 9 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). | Portale Normativo