Accordo

Art. I

Definizioni

In vigore dal 22 lug 1979
ACCORDO OPERATIVO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT) I FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO OPERATIVO Considerando che gli Stati Parti della convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) si impegnano nella suddetta convenzione a firmare il presente accordo operativo o a designare un organismo competente per firmarlo. Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Definizioni 1) Ai fini del presente accordo: a) il termine "convezione" indica la convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), compreso il suo allegato; b) il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) creata dalla convenzione; c) il termine "ammortamento" comprende il deprezzamento ma non la remunerazione del capitale. 2) Le definizioni dell'articolo primo della convenzione si applicano al presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-i

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Art. I Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Definizioni | Portale Normativo