Accordo

Art. II

Diritti e obblighi dei Firmatari

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo II. Diritti e obblighi dei Firmatari 1) Ogni Firmatario acquisisce i diritti attribuiti ai Firmatari dalla convenzione e dal presente accordo e si impegna ad adempiere agli obblighi cui è tenuto ai sensi di questi due strumenti. 2) Ogni Firmatario agisce conformemente a tutte le disposizioni della convenzione e del presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-ii

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Art. II Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Diritti e obblighi dei Firmatari | Portale Normativo