Accordo
Art. II
49 / 66Diritti e obblighi dei Firmatari
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo II.
Diritti e obblighi dei Firmatari
1) Ogni Firmatario acquisisce i diritti attribuiti ai Firmatari dalla convenzione e dal presente accordo e si impegna ad adempiere agli obblighi cui è tenuto ai sensi di questi due strumenti.
2) Ogni Firmatario agisce conformemente a tutte le disposizioni della convenzione e del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-ii