Accordo

Art. VII

Pagamento dei canoni di utilizzo

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo VII. Pagamento dei canoni di utilizzo 1) I canoni di utilizzo fissati in applicazione dell' della convenzione saranno pagabili dai Firmatari o dagli organismi delle telecomunicazioni autorizzati conformemente alle modalità adottate dal consiglio. Tali modalità si atterranno il più strettamente possibili ai metodi di contabilità riconosciuti in materia di telecomunicazioni internazionali. 2) A meno che il consiglio non decida altrimenti, i Firmatari e gli organismi di telecomunicazione autorizzati saranno incaricati di fornire informazioni alla Organizzazione per consentirle di determinare l'utilizzazione totale del settore spaziale INMARSAT e di determinare le quote di investimento. Il consiglio adotterà la procedura da seguire per fornire tali informazioni all'Organizzazione. 3) Il consiglio adotterà le sanzioni appropriate nel caso in cui il pagamento dei canoni di utilizzo sia in ritardo di quattro mesi o più rispetto alla scadenza. 4) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal consiglio sarà aggiunto ad ogni somma che non sia stata saldata alla scadenza fissata dal consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-vii

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Art. VII Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Pagamento dei canoni di utilizzo | Portale Normativo