Accordo
Art. IX
Regolamento dei conti
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo IX.
Regolamento dei conti
1) Il regolamento dei conti fra i Firmatari e l'Organizzazione per quanto attiene alle transazioni finanziarie effettuate in virtù degli articoli III, VI, VII e VIII, sarà effettuato in modo da mantenere al livello più basso possibile sia i trasferimenti di fondi tra i Firmatari e l'Organizzazione, sia i fondi a disposizione dell'Organizzazione in eccedenza rispetto ai fondi di esercizio che il consiglio giudicherà necessari.
2) Tutti i pagamenti fra i Firmatari e l'Organizzazione in virtù del presente accordo saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile accettata dal creditore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-ix