Accordo
Art. X
Scoperti e prestiti
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo X.
Scoperti e prestiti
1) Per fare fronte ad insufficienze di liquidi, in attesa dell'introito di fondi sufficienti o di contributi al capitale, l'Organizzazione potrà, su decisione del consiglio, concludere accordi sugli scoperti bancari.
2) In circostanze eccezionali e allo scopo di finanziare ogni attività da essa intrapresa conformemente all' della convenzione o per fare fronte a qualsiasi responsabilità da essa assunta, l'Organizzazione potrà contrarre prestiti su decisione del consiglio. L'ammontare scoperto di tali prestiti sarà considerato come un impegno contrattuale in capitale ai fini dell'articolo IV.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-x