Accordo

Art. X

Scoperti e prestiti

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo X. Scoperti e prestiti 1) Per fare fronte ad insufficienze di liquidi, in attesa dell'introito di fondi sufficienti o di contributi al capitale, l'Organizzazione potrà, su decisione del consiglio, concludere accordi sugli scoperti bancari. 2) In circostanze eccezionali e allo scopo di finanziare ogni attività da essa intrapresa conformemente all' della convenzione o per fare fronte a qualsiasi responsabilità da essa assunta, l'Organizzazione potrà contrarre prestiti su decisione del consiglio. L'ammontare scoperto di tali prestiti sarà considerato come un impegno contrattuale in capitale ai fini dell'articolo IV.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-x

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Art. X Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Scoperti e prestiti | Portale Normativo