Accordo

Art. XII

Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XII. Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione L'Organizzazione, i Firmatari in quanto tali, allorchè agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari o gli impiegati dell'una o degli altri, i membri del consiglio d'amministrazione dei Firmatari e i rappresentanti presso i vari organi dell'Organizzazione non incorrono in alcuna responsabilità nei confronti di un Firmatario o dell'Organizzazione per le perdite o i danni derivanti da qualsiasi arresto, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni forniti o da fornirsi conformemente alla convenzione o al presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. XII Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione | Portale Normativo