Accordo
Art. XII
Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XII.
Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione
L'Organizzazione, i Firmatari in quanto tali, allorchè agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari o gli impiegati dell'una o degli altri, i membri del consiglio d'amministrazione dei Firmatari e i rappresentanti presso i vari organi dell'Organizzazione non incorrono in alcuna responsabilità nei confronti di un Firmatario o dell'Organizzazione per le perdite o i danni derivanti da qualsiasi arresto, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni forniti o da fornirsi conformemente alla convenzione o al presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xii