Art. XII · Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione
Accordo

Art. XII

59 / 66

Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XII. Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione L'Organizzazione, i Firmatari in quanto tali, allorchè agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari o gli impiegati dell'una o degli altri, i membri del consiglio d'amministrazione dei Firmatari e i rappresentanti presso i vari organi dell'Organizzazione non incorrono in alcuna responsabilità nei confronti di un Firmatario o dell'Organizzazione per le perdite o i danni derivanti da qualsiasi arresto, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni forniti o da fornirsi conformemente alla convenzione o al presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xii