Accordo
Art. XII
59 / 66Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XII.
Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione
L'Organizzazione, i Firmatari in quanto tali, allorchè agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari o gli impiegati dell'una o degli altri, i membri del consiglio d'amministrazione dei Firmatari e i rappresentanti presso i vari organi dell'Organizzazione non incorrono in alcuna responsabilità nei confronti di un Firmatario o dell'Organizzazione per le perdite o i danni derivanti da qualsiasi arresto, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni forniti o da fornirsi conformemente alla convenzione o al presente accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xii