Accordo
Art. VIII
Entrate
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo VIII.
Entrate
1) A meno che il consiglio non decida diversamente, le entrate della Organizzazione saranno normalmente impiegate, nella misura in cui il loro ammontare lo consente, nel seguente ordine di priorità:
a) per coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione;
b) per costituire quei fondi di rotazione che il consiglio può giudicare necessari;
c) per pagare ai Firmatari, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento, le somme rappresentanti un rimborso del capitale in un ammontare corrispondente alle spese di ammortamento fissate dal consiglio e registrate nei conti dell'Organizzazione;
d) per versare, a beneficio di un Firmatario, ritiratosi dall'Organizzazione o che sia stato privato della qualità di membro, le somme che possono essergli dovute in applicazione dell'articolo XIII;
e) per il versamento cumulativo, a beneficio dei Firmatari, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento del saldo disponibile a titolo di remunerazione del capitale.
2) In occasione della determinazione del tasso di remunerazione del capitale dei Firmatari, il consiglio istituirà un'indennità per i rischi legati agli investimenti effettuati nell'INMARSAT e, tenendo conto di tale indennità, fisserà un tasso il più vicino possibile al costo del danaro sul mercato internazionale.
3) Nella misura in cui le entrate dell'Organizzazione non basteranno a coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione dell'Organizzazione, il consiglio potrà decidere di colmare il deficit utilizzando i fondi di cassa corrente dell'Organizzazione, concludendo accordi sugli scoperti bancari, contraendo prestiti o richiedendo ai Firmatari il versamento di contributi al capitale, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento; le suddette misure potranno essere adottate cumulativamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-viii