Accordo
Art. VI
Adeguamenti finanziari tra Firmatari
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo VI.
Adeguamenti finanziari tra Firmatari
1) In occasione di ogni determinazione delle quote di investimento posteriormente alla determinazione iniziale effettuata al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, vengono effettuati adeguamenti finanziari tra i Firmatari, tramite l'Organizzazione, sulla base di una valutazione effettuata conformemente al paragrafo 2). L'ammontare dei suddetti adeguamenti finanziari sarà determinato, per ogni Firmatario, applicando alla suddetta valutazione la differenza, ove esista, tra la nuova quota di investimento di ogni Firmatario e la sua quota di investimento anteriormente a tale determinazione.
2) La suddetta valutazione viene effettuata nel seguente modo:
a) dal costo di acquisto iniziale di tutti i beni, così come esso è registrato nei conti dell'Organizzazione alla data dell'adeguamento, compresa la totalità degli introiti capitalizzati e delle spese capitalizzate, viene dedotta la somma:
i) degli ammortamenti cumulativi così come registrati nei conti dell'Organizzazione alla data dell'adeguamento; e
ii) delle somme prese a prestito e di altre somme dovute dall'Organizzazione alla data dell'adeguamento;
b) saranno adeguati i risultati ottenuti in applicazione del comma a), addizionando o sottraendo, a seconda del caso, un'altra somma che rappresenta l'insufficienza o l'eccesso, a seconda del caso, nei pagamenti effettuati dall'Organizzazione, a titolo di remunerazione del capitale dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo fino alla data in cui la valutazione prende effetto, in rapporto all'ammontare cumulativo delle somme dovute in virtù del presente accordo, ai tassi di remunerazione del capitale in vigore nel corso dei periodi in cui i tassi relativi, fissati dal consiglio in virtù dell'articolo VIII, erano applicabili. Ai fini della valutazione della somma indicante ogni insufficienza o eccedenza nei pagamenti, la remunerazione esigibile sarà calcolata mensilmente e si riferirà all'ammontare netto degli elementi indicati al comma a).
3) I pagamenti dovuti dai o ai Firmatari conformemente al presente articolo saranno effettuati entro la data fissata dal consiglio. Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal consiglio sarà aggiunto dopo tale data ad ogni somma non pagata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-vi