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Art. XIV

Approvazione delle stazioni terrestri

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XIV. Approvazione delle stazioni terrestri 1) Per poter utilizzare il settore spaziale INMARSAT, tutte le stazioni terrestri dovranno essere approvate dall'Organizzazione conformemente ai criteri e alle procedure fissate dal consiglio in applicazione del comma c) dell' della convenzione. 2) Qualsiasi richiesta per tale approvazione sarà presentata all'Organizzazione dal Firmatario designato dalla Parte sul territorio della quale la stazione terrestre su terraferma è o sarà situata, o dalla Parte o dal Firmatario designato dalla Parte sotto l'autorità della quale la stazione terrestre situata su di una nave o su di una struttura operante in ambiente marino ottiene la licenza oppure, nel caso di stazioni terrestri situate su un territorio, su una nave o su una struttura operante in ambiente marino che non sia sotto la giurisdizione di una Parte, da un organismo delle telecomunicazioni autorizzato. 3) Chiunque richieda l'approvazione di cui al paragrafo 2) assumerà nei confronti dell'Organizzazione, per quanto riguarda le stazioni terrestri per le quali egli ha presentato una richiesta, la responsabilità di far rispettare le procedure e le norme previste dall'Organizzazione a meno che, nel caso in cui la richiesta sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo ha designato non si assuma tale responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xiv

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Art. XIV Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Approvazione delle stazioni terrestri | Portale Normativo