Accordo
Art. XVIII
Emendamenti
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XVIII.
Emendamenti
1) Ogni Parte od ogni Firmatario può proporre emendamenti al presente accordo. Le proposte di emendamento verranno presentate all'organo direttivo che ne informerà le altre Parti e gli altri Firmatari.
Occorre un preavviso di tre mesi per l'esame da parte del consiglio di una proposta di emendamento. Durante questo periodo, l'organo direttivo richiederà il parere di tutti i Firmatari e lo renderà noto. Il consiglio esaminerà gli emendamenti nei sei mesi successivi alla data della loro diffusione. L'assemblea esaminerà la proposta di emendamento non prima di sei mesi dopo l'approvazione da parte del consiglio.
In casi particolari, l'assemblea può ridurre tale periodo con una decisione adottata conformemente alla procedura prevista per le questioni di fondo.
2) Se sarà stato adottato dall'assemblea dopo essere stato approvato dal consiglio, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica dell'approvazione di tale emendamento da parte dei due terzi dei Firmatari che, alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, avevano la qualità di Firmatari e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Solamente la Parte interessata è abilitata a notificare la approvazione di un emendamento al Depositario. Tale notifica equivarrà ad accettazione dell'emendamento dalla detta Parte. Dal momento dell'entrata in vigore, l'emendamento diverrà vincolante per tutti i Firmatari, compresi coloro che non l'hanno accettato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xviii