Accordo

Art. XIX

Depositario

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XIX. Depositario 1) Depositario del presente accordo sarà il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, 2) Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che firmano la convenzione o che vi aderiscono e tutti i Firmatari: a) di ogni firma del presente accordo; b) dell'entrata in vigore del presente accordo; c) dell'adozione di ogni emendamento al presente accordo e della sua entrata in vigore; d) di ogni notifica di ritiro; e) di ogni sospensione e di ogni ritiro obbligatorio; f) di altre notifiche e comunicazioni relative al presente accordo. 3) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Depositario ne trasmetterà una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Londra il tre settembre millenovecentosettantasei nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso il Depositario il quale ne invierà una copia certificata conforme al Governo di ognuno degli Stati che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale per la creazione di un sistema marittimo internazionale via satellite, al Governo di ogni altro Stato che firmi la convenzione o che vi aderisca e ad ogni Firmatario. ------------ (*) La lista delle firme non è riprodotta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xix

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Art. XIX Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Depositario | Portale Normativo