Art. 1

In vigore dal 22 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti, delle partecipazioni statali e del tesoro; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 3 settembre 1976, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente dell' e dell'art. XVII degli atti stessi: a) convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), in allegato; b) accordo operativo relativo all'Organizzazione di cui alla lettera a), con allegato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - VISENTINI - NICOLAZZI - PRETI - COLOMBO - BISAGLIA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1979 Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 9
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-rd-1

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