Convenzione

Art. 3

Finalità

In vigore dal 22 lug 1979
. Finalità 1) Finalità dell'Organizzazione è porre in essere il settore spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime, contribuendo in tal modo a migliorare le comunicazioni di soccorso, quelle per la salvaguardia della vita umana in mare nonché l'efficienza e la gestione delle navi, i servizi marittimi di corrispondenza pubblica e le possibilità di radiointercettazione. 2) L'Organizzazione mira a servire tutte le aree in cui esiste la necessità di comunicazioni marittime. 3) L'Organizzazione eserciterà le sue attività esclusivamente per fini pacifici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-3

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Art. 3 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Finalità | Portale Normativo