Convenzione

Art. 5

Principi di finanziamento e di gestione dell'Organizzazione

In vigore dal 22 lug 1979
. Principi di finanziamento e di gestione dell'Organizzazione 1) Il finanziamento dell'Organizzazione sarà assicurato dai contributi dei Firmatari. Ogni Firmatario ha, nell'Organizzazione un interesse finanziario proporzionale alla propria quota di investimento che verrà determinata conformemente alle disposizioni dell'accordo operativo. 2) Ogni Firmatario contribuisce alle esigenze di capitale dell'Organizzazione e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale conformemente alle disposizioni dell'accordo operativo. 3) L'Organizzazione dovrà operare con una sana base economica e finanziaria, rispettando i principi commerciali riconosciuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-5

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Art. 5 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Principi di finanziamento e di gestione dell'Organizzazione | Portale Normativo