Convenzione
Art. 4
Rapporti tra una Parte e il suo organismo designato
In vigore dal 22 lug 1979
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Rapporti tra una Parte e il suo organismo designato
Allorchè il Firmatario è costituito da un organismo designato da una Parte:
a) i rapporti tra la Parte ed il Firmatario sono regolati dal diritto nazionale applicabile;
b) la Parte stabilisce le direttive e le istruzioni appropriate e conformi al suo diritto nazionale per assicurare che il Firmatario faccia fronte alle proprie responsabilità;
c) la Parte non è tenuta a rispondere di obblighi derivanti dall'accordo operativo. La Parte dovrà comunque assicurare che il Firmatario adempia ai propri obblighi all'interno della Organizzazione e non violi gli impegni che la Parte ha accettato in virtù della presente convenzione o degli accordi internazionali relativi;
d) se il Firmatario si ritira o se la sua qualità di membro viene a cessare, la Parte agirà conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) dell' o del paragrafo 6 dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-4