Art. 3 · Finalità
Convenzione

Art. 3

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Finalità

In vigore dal 22 lug 1979
. Finalità 1) Finalità dell'Organizzazione è porre in essere il settore spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime, contribuendo in tal modo a migliorare le comunicazioni di soccorso, quelle per la salvaguardia della vita umana in mare nonché l'efficienza e la gestione delle navi, i servizi marittimi di corrispondenza pubblica e le possibilità di radiointercettazione. 2) L'Organizzazione mira a servire tutte le aree in cui esiste la necessità di comunicazioni marittime. 3) L'Organizzazione eserciterà le sue attività esclusivamente per fini pacifici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-3