Accordo
Art. VII
54 / 66Pagamento dei canoni di utilizzo
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo VII.
Pagamento dei canoni di utilizzo
1) I canoni di utilizzo fissati in applicazione dell' della convenzione saranno pagabili dai Firmatari o dagli organismi delle telecomunicazioni autorizzati conformemente alle modalità adottate dal consiglio. Tali modalità si atterranno il più strettamente possibili ai metodi di contabilità riconosciuti in materia di telecomunicazioni internazionali.
2) A meno che il consiglio non decida altrimenti, i Firmatari e gli organismi di telecomunicazione autorizzati saranno incaricati di fornire informazioni alla Organizzazione per consentirle di determinare l'utilizzazione totale del settore spaziale INMARSAT e di determinare le quote di investimento.
Il consiglio adotterà la procedura da seguire per fornire tali informazioni all'Organizzazione.
3) Il consiglio adotterà le sanzioni appropriate nel caso in cui il pagamento dei canoni di utilizzo sia in ritardo di quattro mesi o più rispetto alla scadenza.
4) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal consiglio sarà aggiunto ad ogni somma che non sia stata saldata alla scadenza fissata dal consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-vii