Allegato

Art. 11

In vigore dal 22 lug 1979
. 1) La decisione del tribunale, adottata in conformità al diritto internazionale, dovrà basarsi su: a) la convenzione e l'accordo operativo; b) i principi del diritto generalmente riconosciuti. 2) La decisione del tribunale, ivi compresa ogni composizione amichevole tra le Parti in causa in applicazione del paragrafo 7) dell' del presente allegato, sarà vincolante per tutte le Parti in causa le quali debbono conformarvisi in buona fede. Allorchè l'Organizzazione è parte in una controversia e il tribunale decide che una decisione adottata da un qualsiasi organo dell'Organizzazione è nulla e da considerarsi non avvenuta in quanto non è stata autorizzata nè dalla convenzione nè dall'accordo operativo o in quanto non è conforme a questi, la decisione del tribunale sarà vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari. 3) Ove intervenga una controversia sul significato o sulla portata della sentenza il tribunale che l'ha pronunciata ne stabilirà l'interpretazione si; richiesta di ogni Parte in causa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-11

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Art. 11 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). | Portale Normativo