Allegato
Art. 7
In vigore dal 22 lug 1979
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1) Ogni Parte il cui Firmatario designato è Parte in una controversia ha il diritto di intervenire e di divenire anche essa Parte nella controversia.
Tale intervento deve essere notificato per iscritto al tribunale e altre Parti in controversia.
2) Ogni altra Parte, ogni Firmatario e l'Organizzazione possono chiedere al tribunale l'autorizzazione ad intervenire e a divenire egualmente Parti nella controversia. Il tribunale accetterà la richiesta ove stabilisca che l'attore ha un interesse sostanziale nel caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-7