Allegato

Art. 7

In vigore dal 22 lug 1979
. 1) Ogni Parte il cui Firmatario designato è Parte in una controversia ha il diritto di intervenire e di divenire anche essa Parte nella controversia. Tale intervento deve essere notificato per iscritto al tribunale e altre Parti in controversia. 2) Ogni altra Parte, ogni Firmatario e l'Organizzazione possono chiedere al tribunale l'autorizzazione ad intervenire e a divenire egualmente Parti nella controversia. Il tribunale accetterà la richiesta ove stabilisca che l'attore ha un interesse sostanziale nel caso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-7

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