Allegato

Art. 10

In vigore dal 22 lug 1979
. In attesa di emettere una sentenza, il tribunale può indicare tutte le misure cautelative necessarie per salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti in causa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo