Art. 10
Allegato

Art. 10

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In vigore dal 22 lug 1979
. In attesa di emettere una sentenza, il tribunale può indicare tutte le misure cautelative necessarie per salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti in causa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-10