Allegato
Art. 10
45 / 66In vigore dal 22 lug 1979
.
In attesa di emettere una sentenza, il tribunale può indicare tutte le misure cautelative necessarie per salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti in causa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-10