Art. 9
Allegato

Art. 9

44 / 66
In vigore dal 22 lug 1979
. Ogni Parte, ogni Firmatario e l'Organizzazione forniscono tutte le informazioni che il tribunale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, riterrà necessarie allo svolgimento del procedimento e alla composizione della controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-9