Convenzione
Art. 22
Responsabilità
In vigore dal 22 lug 1979
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Responsabilità
Una Parte non è responsabile in quanto tale degli atti e delle obbligazioni dell'Organizzazione, se non nelle sue relazioni con coloro che non sono Parti o con le persone fisiche o morali che essa rappresenti e unicamente nella misura in cui tale responsabilità può derivare dai trattati in vigore tra la Parte e la non-Parte interessata. Tuttavia, le disposizioni che precedono non proibiscono ad una Parte che sia tenuta, in virtù di tale trattato, ad indennizzare una non Parte o una persona fisica o morale che essa rappresenti, di invocare i diritti che possano derivare dal detto trattato nei confronti di qualsiasi altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-22