Convenzione

Art. 12

Assemblea - Funzioni

In vigore dal 22 lug 1979
. Assemblea - Funzioni 1) L'assemblea ha le seguenti funzioni: a) studia ed esamina le attività, le finalità, la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'Organizzazione; esprime i suoi pareri e presenta al consiglio raccomandazioni a tale proposito; b) essa assicura che le attività dell'Organizzazione siano compatibili con la presente convenzione e con gli obiettivi ed i principi della Carta dell'ONU, nonché con qualsiasi altro trattato dal quale l'Organizzazione decida di essere vincolata; c) essa autorizza, su raccomandazione del consiglio, la messa in funzione di impianti addizionali del settore spaziale il cui scopo speciale o primario sia quello di assicurare servizi di intercettazione radio, di soccorso o di sicurezza. Tuttavia, gli impianti del settore spaziale destinati a fornire servizi di corrispondenza pubblica via mare possono essere utilizzati senza questa autorizzazione per le telecomunicazioni a fini di soccorso, di sicurezza e di intercettazione radio; d) adotta le decisioni richieste da altre raccomandazioni del consiglio ed esprime pareri sui rapporti del consiglio; e) elegge quattro rappresentanti al consiglio in conformità alle disposizioni del comma b) del paragrafo 1) dell'; f) decide questioni relative ai rapporti ufficiali tra l'Organizzazione e gli Stati, siano essi Parti o no, e le organizzazioni internazionali; g) adotta le decisioni relative ad ogni emendamento alla presente convenzione o all'accordo operativo in applicazione rispettivamente dell' della convenzione e dell'articolo XVIII dell'accordo operativo; h) esamina la questione della cessazione della qualità di membro conformemente alle disposizioni dell' e prende una decisione in proposito; i) esercita ogni altra funzione conferitale in virtù di uno qualsiasi degli altri articoli della presente convenzione o dell'accordo operativo. 2) Nello svolgimento delle sue funzioni l'assemblea dovrà tenere conto di tutte le relative raccomandazioni del consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-12

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Art. 12 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Assemblea - Funzioni | Portale Normativo