Convenzione
Art. 11
11 / 66Assemblea - Procedure
In vigore dal 22 lug 1979
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Assemblea - Procedure
1) Ogni Parte disporrà di un voto in assemblea.
2) Ogni decisione relativa a questioni di fondo viene presa a maggioranza di due terzi, mentre ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti. Le Parti che si astengono dalla votazione saranno considerate come non votanti.
3) Ogni decisione in merito al fatto se una data questione sia procedurale o di fondo sarà presa dal presidente. Tale decisione può essere annullata da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
4) Per ogni riunione dell'assemblea, il quorum è costituito dalla maggioranza delle Parti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-11