Art. 10

In vigore dal 11 ott 1978
Salvo quanto stabilito dal successivo , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale in esso contemplato cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle precedenti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro straordinario. Fino a quando non sarà riordinata la materia dello orario di servizio, restano fermi gli attuali limiti orari e le misure dei compensi per lavoro straordinario spettanti agli assistenti dell'istituto statale "A. Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ed agli assistenti degli istituti statali per sordomuti, per il completamento dell'orario di servizio, ai sensi rispettivamente dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292 e dell' della legge 30 luglio 1973, n. 488.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-10

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