Art. 5

In vigore dal 11 ott 1978
Per l'attività di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e per quella di addetto alla vigilanza di sezione staccata, il personale docente può essere autorizzato a prestare lavoro straordiniario, in eccedenza alle ore 20 mensili di attività connesse al funzionamento della scuola comprese nell'orario d'obbligo, fino a 13 ore mensili. Al docente che, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce il direttore didattico od il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, è corrisposto, per il periodo della sostituzione, il compenso per lavoro straordinario nella misura corrispondente alla classe di stipendio in godimento e nei limiti orari autorizzati per il titolare, il quale per tale periodo non ha titolo al compenso stesso. In ogni caso il cumulo delle ore di lavoro straordinario effettuate nel mese dal titolare e dal vicario, quale sostituto del titolare, non può superare il limite di ore di lavoro straordinario autorizzate per il mese stesso. Nei circoli didattici affidati in reggenza, perché privi di titolare, il docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per un numero di ore pari alla metà di quello che sarebbe spettato al direttore didattico titolare, sulla base dei criteri indicati al precedente .
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Art. 5 Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola. | Portale Normativo