Art. 6
In vigore dal 11 ott 1978
Fermo restando il limite di spesa pari al corrispettivo di 140 ore annue indicato nel precedente , gli ispettori tecnici periferici possono essere autorizzati ad effettuare lavoro straordinario fino a 280 ore annue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-6