Art. 1
In vigore dal 11 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 462;
Visti gli accordi intervenuti il 12 aprile 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL scuola ed università e della CISAPUNI, ed il 23 maggio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti dello SNALS, sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, nonché al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria ed al personale degli osservatori astronomici e vesuviano, compresi gli astronomi ed i ricercatori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della pubblica istruzione;
Decreta:
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Il lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è consentito, nei limiti e con le modalità indicati nei successivi articoli, soltanto per eccezionali e comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili.
Esso è autorizzato entro il limite delle assegnazioni di fondi a singoli uffici scolastici provinciali, determinati annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di parametri oggettivi quali la popolazione scolastica e la tipologia delle istituzioni scolastiche esistenti nelle province interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-1