Art. 9

In vigore dal 11 ott 1978
Il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente contemplato dal presente provvedimento, nonché il personale non docente dell'università, il quale presti servizio, in base alle vigenti disposizioni di legge, presso uffici dell'amministrazione scolastica centrale o periferica, nonché presso altre amministrazioni statali od enti pubblici, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nei limiti e con le modalità stabiliti per il personale di detti uffici o enti. La spesa relativa al compenso del lavoro straordinario al personale contemplato nel presente articolo è a carico dell'amministrazione statale o dell'ente pubblico che utilizza il personale medesimo. Per il periodo 1 luglio, 31 dicembre 1977, fermo restando Quanto disposto nei commi precedenti, al personale di cui al primo comma l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario prestato in tale periodo non può superare in ogni caso il beneficio massimo raggiungibile per ogni dipendente in base alla disciplina vigente fino alla data del 30 giugno 1977, a mente del comma primo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
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