Art. 12
In vigore dal 11 ott 1978
Per il personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, ivi compresi gli astronomi ed i ricercatori, il lavoro straordinario può essere autorizzato, per eccezionali e comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, entro il limite delle assegnazioni di fondi alle singole istituzioni universitarie, determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I rettori e i direttori delle istituzioni su indicate autorizzeranno il lavoro Straordinario eventualmente occorrente, sentita la commissione di cui all' della legge 25 ottobre 1977, n. 808, o, per gli osservatori astronomici, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con propri provvedimenti che dovranno contenere gli elementi elencati al secondo comma del precedente .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-12