Art. 7
In vigore dal 11 ott 1978
La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al direttore amministrativo delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché al segretario dei circoli didattici, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-7