Art. 3

In vigore dal 11 ott 1978
Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna provincia interessata, il cui ammontare, salvo quanto previsto per il personale direttivo nell'ultimo comma del successivo , non potrà comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità dell'altro personale in servizio, cui può essere richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario ai sensi del presente decreto, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate dall'apposito provvedimento, con il quale potrà altresì essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore o gli altri diversi limiti previsti nei successivi articoli. Ove non sia diversamente stabilito con il decreto di cui al precedente , la spesa mensile del lavoro straordinario non può normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo. Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite può essere superato nei periodi di più intensa attività, purchè sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi una disponibilità non inferiore, per ciascun mese, alla metà di quella normalmente utilizzabile. Al termine di ogni anno finanziario il provveditore agli studi presenterà, sulla base di analoghe relazioni dei capi di istituto e dei direttori di circolo, una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione del Ministero sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonché in ordine all'effettivo risultato conseguito; ciò anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-3

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Art. 3 Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola. | Portale Normativo