Art. 14

In vigore dal 11 ott 1978
Per il periodo 1 gennaio 1978-30 settembre 1978 il compenso spettante, in base alle vigenti disposizioni, al personale docente della scuola secondaria ed artistica e della scuola elementare per le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo, è determinato rispettivamente in ragione di un diciottesimo e di un ventiquattresimo del solo stipendio tabellare in godimento, aumentato di un'aliquota pari al cinquanta per cento dell'assegno di cui all' della legge 30 luglio 1973, n. 477. Ferma restando l'attuale disciplina dell'orario di lavoro, la normativa di cui al precedente comma, si applica anche al personale indicato nella legge 2 aprile 1968, n. 466.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;567#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo