Art. 7

In vigore dal 12 ott 1978
Per ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da quattro scrutatori, di cui due appartenenti al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca, nominati dalla commissione elettorale provinciale con i criteri di cui all', primo comma, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni. L'ufficio elettorale è presieduto dal componente avente la maggiore anzianità nella qualifica più elevata. Il presidente designa uno dei componenti, appartenenti al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di vice presidente e incarica il componente che riveste la qualifica meno elevata a svolgere le funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-7

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Art. 7 Norme di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. | Portale Normativo