Art. 8

In vigore dal 12 ott 1978
Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione e per la commissione di disciplina, distinte per gruppo linguistico, possono essere presentate: a) dalle confederazioni sindacali rappresentate nella CESP (Consulta economico sociale provinciale); b) dal numero di elettori previsto nella lettera c) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, riferito a ciascun gruppo linguistico. I candidati devono risultare iscritti nell'elenco degli elettori e ciascuna lista, corredata dalle dichiarazioni di accettazione, deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere. Ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, gli elettori del gruppo linguistico latino hanno facoltà di accettare la candidatura nelle liste di uno o dell'altro gruppo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-8

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Art. 8 Norme di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. | Portale Normativo