Art. 9

In vigore dal 12 ott 1978
Le schede di votazione distinte con evidenza per il consiglio di amministrazione e per la commissione di disciplina, sono di tipo unico, ma di colore diverso a seconda che siano destinate agli elettori di uno o dell'altro gruppo linguistico. Ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, gli elettori del gruppo linguistico ladino hanno facoltà di chiedere la scheda di votazione di cui al comma precedente destinata agli elettori di uno o dell'altro gruppo linguistico. Se sono candidati hanno facoltà di chiedere solo la scheda che contiene la lista in cui sono candidati.
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