Art. 4

In vigore dal 12 ott 1978
Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo per la provincia di Bolzano da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige nonché in quello di cui all'art. 42, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. Col decreto di indizione delle elezioni, il commissario del Governo nomina la commissione elettorale provinciale.
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Art. 4 Norme di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. | Portale Normativo