Art. 4
In vigore dal 12 ott 1978
Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo per la provincia di Bolzano da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige nonché in quello di cui all'art. 42, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.
Col decreto di indizione delle elezioni, il commissario del Governo nomina la commissione elettorale provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-4