Art. 2

In vigore dal 12 ott 1978
Per le elezioni di cui al precedente articolo il commissario del Governo per la provincia di Bolzano svolge le attribuzioni previste per il Ministro. Le competenze previste per le commissioni centrale e circoscrizionali sono attribuite alla commissione elettorale provinciale di cui al successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-2

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