Art. 5

In vigore dal 12 ott 1978
La commissione elettorale provinciale è composta da sei dipendenti aventi diritto al voto, di cui tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre al gruppo di lingua tedesca scelti dal commissario del Governo tra sei nominativi per ciascun gruppo linguistico designati dai componenti del consiglio di amministrazione appartenenti al rispettivo gruppo. Questa designazione deve essere espressa da una maggioranza formata da rappresentanti dell'amministrazione e da rappresentanti del personale. Il consiglio di amministrazione deve esprimere le designazioni entro quindici giorni dalla sua convocazione. La commissione è presieduta dal componente avente la maggiore anzianità nella qualifica più elevata. Il presidente designa uno dei componenti appartenenti al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di segretario. La commissione terrà le proprie sedute presso il commissariato del Governo di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-5

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Art. 5 Norme di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. | Portale Normativo