Art. 5
In vigore dal 12 ott 1978
La commissione elettorale provinciale è composta da sei dipendenti aventi diritto al voto, di cui tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre al gruppo di lingua tedesca scelti dal commissario del Governo tra sei nominativi per ciascun gruppo linguistico designati dai componenti del consiglio di amministrazione appartenenti al rispettivo gruppo. Questa designazione deve essere espressa da una maggioranza formata da rappresentanti dell'amministrazione e da rappresentanti del personale. Il consiglio di amministrazione deve esprimere le designazioni entro quindici giorni dalla sua convocazione.
La commissione è presieduta dal componente avente la maggiore anzianità nella qualifica più elevata. Il presidente designa uno dei componenti appartenenti al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di segretario.
La commissione terrà le proprie sedute presso il commissariato del Governo di Bolzano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-5