Art. 10

In vigore dal 12 ott 1978
La commissione elettorale provinciale assegna i posti riservati nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina ai rappresentanti del personale appartenente ai gruppi linguistici in rapporto proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista e, di queste proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Norme di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. | Portale Normativo