Art. 10

In vigore dal 12 ott 1978
La commissione elettorale provinciale assegna i posti riservati nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina ai rappresentanti del personale appartenente ai gruppi linguistici in rapporto proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista e, di queste proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-10

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