Art. 7
7 / 11In vigore dal 12 ott 1978
Per ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da quattro scrutatori, di cui due appartenenti al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca, nominati dalla commissione elettorale provinciale con i criteri di cui all', primo comma, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni.
L'ufficio elettorale è presieduto dal componente avente la maggiore anzianità nella qualifica più elevata.
Il presidente designa uno dei componenti, appartenenti al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di vice presidente e incarica il componente che riveste la qualifica meno elevata a svolgere le funzioni di segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;570#art-7