Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo IV
Art. 34
In vigore dal 4 nov 1977
Qualunque contestazione in materia di liquidazione di compensi deve essere sollevata dall'impresa all'atto in cui riceve comunicazione per l'accettazione del relativo conto. Con la firma apposta su quest'ultimo essa rinuncia a qualsiasi reclamo in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-34