Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 36

In vigore dal 4 nov 1977
Le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, al giudizio di cinque arbitri. Il giudizio arbitrale non potrà essere richiesto se la controversia non sia stata prima definita in via amministrativa dalla competente autorità centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-36

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Art. 36 Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. | Portale Normativo