Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 4 nov 1977
Le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, al giudizio di cinque arbitri.
Il giudizio arbitrale non potrà essere richiesto se la controversia non sia stata prima definita in via amministrativa dalla competente autorità centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-36